Art. 36
In vigore dal 13 mag 1996
Oltre alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti di cui agli , sono disposte tutte le ulteriori iniziative di protezione sanitaria del soggetto esposto ritenute necessarie da un medico autorizzato o dai servizi autorizzati di medicina del lavoro, quali ulteriori esami, interventi di decontaminazione o trattamenti correttivi d'urgenza.
Sezione 3 Ricorsi
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