Art. 35

Art. 35

In vigore dal 13 mag 1996
1. In tutti i casi in cui viene superato uno dei limiti di dose di cui all' è esercitata una sorveglianza medica speciale. 2. Le successive condizioni di esposizione sono soggette all'assenso di un medico autorizzato o dei servizi autorizzati di medicina del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:29:oj#art-35