Art. 3 · Notifica

Art. 3

Notifica

In vigore dal 13 mag 1996
1. Ogni Stato membro prescrive che lo svolgimento delle pratiche di cui all', paragrafo 1, sia oggetto di una notifica salvo quanto previsto nel presente articolo. 2. Devono essere escluse dall'obbligo di notifica le pratiche nelle quali intervengano: a) sostanze radioattive, qualora le quantità implicate non superino in totale i valori esenti di cui alla colonna 2 della tabella A dell'allegato I ovvero, in circostanze eccezionali in un determinato Stato membro, valori diversi autorizzati dalle autorità competenti, che soddisfino comunque i criteri generali di base di cui all'allegato I; oppure b) sostanze radioattive se la concentrazione di attività per unità di massa non supera i valori esenti indicati nell'allegato I, tabella A, colonna 3; ovvero, in circostanze eccezionali di un determinato Stato membro, valori diversi autorizzati dalle autorità competenti, che soddisfino comunque i criteri generali di base di cui all'allegato I; oppure c) apparecchi contenenti sostanze radioattive che superano le quantità o le concentrazioni di cui alle lettere a) o b), a condizione che: i) siano di tipo approvato dalle autorità competenti dello Stato membro; e ii) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate; e iii) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv h-1; e iv) le cui condizioni di smaltimento siano state specificate dalle autorità competenti; oppure d) l'impiego di apparecchi elettrici cui si applica la presente direttiva diversi da quelli di cui alla lettera e), a condizione che: i) siano di tipo approvato dalle autorità competenti dello Stato membro; e ii) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv h-1; oppure e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv h-1; oppure f) materiali contaminati da sostanze radioattive risultanti da scarichi autorizzati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti.
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