Art. 28

Art. 28

In vigore dal 13 mag 1996
1. Per ciascun lavoratore esposto della categoria A è predisposto un libretto contenente i risultati della sorveglianza individuale. 2. Ai fini del paragrafo 1, per tutto il periodo lavorativo implicante esposizione a radiazioni ionizzanti e, successivamente, fino a quando il lavoratore esposto ha, o avrebbe, compiuto i 75 anni - e comunque per almeno 30 anni dalla cessazione del lavoro implicante esposizione alle radiazioni ionizzanti - va conservato quanto segue: a) un registro delle esposizioni misurate o stimate, delle dosi individuali, in conformità degli ; b) nel caso delle esposizioni di cui agli , le dichiarazioni relative alle circostanze e alle misure adottate; c) i risultati della sorveglianza del luogo di lavoro utilizzati per definire le dosi individuali, laddove necessario. 3. L'esposizione di cui agli sono annotate separatamente nel libretto di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:29:oj#art-28