Art. 25 · Sorveglianza - Disposizioni generali

Art. 25

Sorveglianza - Disposizioni generali

In vigore dal 13 mag 1996
1. La sorveglianza individuale è sistematica per i lavoratori esposti della categoria A. Essa si basa su misurazioni individuali, stabilite da un servizio autorizzato di dosimetria. Se esiste la possibilità che lavoratori della categoria A possano subire una significativa contaminazione interna, dovrebbe essere istituito un sistema adeguato di sorveglianza; le autorità competenti possono fornire orientamenti generali per individuare tali lavoratori. 2. La sorveglianza per i lavoratori della categoria B è almeno sufficiente a dimostrare che tali lavoratori sono correttamente classificati nella categoria B. Gli Stati membri possono esigere la sorveglianza individuale e, eventualmente, misurazioni individuali, stabilite da un servizio autorizzato di dosimetria, sui lavoratori della categoria B. 3. Ove le misurazioni individuali risultino impossibili o inadeguate, la sorveglianza individuale è basata su stime ricavate o da misurazioni individuali su altri lavoratori esposti o dai risultati della sorveglianza del luogo di lavoro, prevista all'. Sezione 3 Sorveglianza in caso di esposizioni accidentali o d'emergenza
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:29:oj#art-25