Art. 2
In vigore dal 13 mag 1996
1. La presente direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati, per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, vale a dire:
a) alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, all'impiego, alla detenzione, all'immagazzinamento, al trasporto, all'importazione nella Comunità ed all'esportazione a partire dalla Comunità e allo smaltimento di sostanze radioattive;
b) al funzionamento di qualunque attrezzatura elettrica che emetta radiazioni ionizzanti e contenga componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 kV;
c) a ogni altra pratica designata dallo Stato membro.
2. Conformemente al titolo VII, essa si applica anche alle attività lavorative che non sono contemplate nel paragrafo 1 ma che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali e conducono ad un significativo aumento dell'esposizione di lavoratori, o di individui della popolazione, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.
3. Conformemente al titolo IX, essa si applica anche a qualsiasi intervento in caso di emergenza radiologica o di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica o un'attività lavorativa passata o desueta.
4. La presente direttiva non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al livello naturale di radiazione, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al livello del suolo né all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.
TITOLO III NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE DI PRATICHE
Storico versioni
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