Art. 17 · La protezione operativa dei lavoratori esposti si basa in particolare sui seguenti principi:

Art. 17

La protezione operativa dei lavoratori esposti si basa in particolare sui seguenti principi:

In vigore dal 13 mag 1996
a) valutazione preventiva che identifichi la natura e l'ordine di grandezza del rischio radiologico per i lavoratori esposti e ottimizzazione della protezione radiologica in tutte le condizioni di lavoro; b) classificazione dei luoghi di lavoro in diverse zone, se del caso, in rapporto alle valutazioni delle dosi annue previste e delle probabilità e dell'ordine di grandezza delle potenziali esposizioni; c) classificazione dei lavoratori in diverse categorie; d) attuazione di disposizioni di controllo e di sorveglianza per le diverse zone e le diverse condizioni di lavoro compresa, ove necessario, la sorveglianza individuale; e) sorveglianza medica. CAPO I MISURE PER LA RESTRIZIONE DELL'ESPOSIZIONE Sezione 1 Classificazione e delimitazione delle zone
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