Art. 16
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15:
In vigore dal 13 mag 1996
a) nel caso di radiazioni esterne, per stimare le dosi efficaci e le dosi equivalenti pertinenti, si usano i valori e rapporti indicati nell'allegato II;
b) nel caso di esposizioni interne provocate da un radionuclide o da una miscela di radionuclidi, per stimare le dosi efficaci possono essere usati i valori e rapporti indicati negli allegati II e III.
TITOLO VI PRINCIPI FONDAMENTALI DI PROTEZIONE OPERATIVA DEI LAVORATORI ESPOSTI, DEGLI APPRENDISTI E DEGLI STUDENTI PER QUANTO RIGUARDA LE PRATICHE
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