Art. 10 · Protezione speciale durante la gravidanza e l'allattamento

Art. 10

Protezione speciale durante la gravidanza e l'allattamento

In vigore dal 13 mag 1996
1. Non appena una gestante informa l'impresa della propria condizione, ai sensi della legislazione e/o della prassi nazionale in vigore, la protezione del nascituro è paragonabile a quella prevista per gli individui della popolazione. Le condizioni delle gestanti connesse con la loro attività di lavoro devono perciò essere tali che la dose equivalente per il nascituro sia la più bassa ragionevolmente ottenibile e che sia improbabile che la dose ecceda 1 mSv durante il restante periodo della gravidanza. 2. Non appena una lavoratrice che allatta informa l'impresa della propria condizione, non può eseguire un lavoro che implica significativi rischi di contaminazione radioattiva del corpo.
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