Art. 3
In vigore dal 10 mag 1996
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate nella legislazione nazionale nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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