Art. 9
In vigore dal 29 apr 1996
1. Quando nello Stato membro ospitante deve essere provata la capacità finanziaria mediante attestato, tale Stato considera gli attestati omologhi, rilasciati dalle banche del paese d'origine o di provenienza o da altri organismi designati da tale paese, come equivalenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio.
2. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini taluni requisiti di capacità finanziaria, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, considera prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti la sussistenza di tali requisiti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.
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