Art. 8
In vigore dal 29 apr 1996
1. Riguardo alle attività di cui alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure previste nella medesima in relazione allo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (7).
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, ai fini dell'accesso alla professione di trasportatore su strada, lo Stato membro ospitante considera prova sufficiente di onorabilità o di assenza di precedente fallimento la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza, di un documento equipollente, rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza del trasportatore, e attestante la sussistenza di detti requisiti.
3. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 2, considera prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti la sussistenza di tali requisiti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.
4. Se il documento richiesto in conformità dei paragrafi 2 e 3 non è rilasciato dal paese di origine o di provenienza, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure, se del caso, davanti ad un notaio del paese di origine o di provenienza, che rilascia un attestato di autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne. La dichiarazione di assenza di precedente fallimento può essere fatta anche davanti ad un organismo professionale qualificato dello stesso paese.
5. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 2 e 3 non devono, al momento della loro presentazione, essere stati rilasciati da più di tre mesi. Ciò vale anche per le dichiarazioni fatte conformemente al paragrafo 4.
Storico versioni
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