Art. 7

Art. 7

In vigore dal 29 apr 1996
1. Qualora i trasportatori su strada non residenti abbiano commesso infrazioni gravi o infrazioni minori e ripetute alle normative relative ai trasporti su strada di merci o di viaggiatori e tali infrazioni possano comportare la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore, gli Stati membri comunicano allo Stato membro in cui il trasportatore è stabilito tutte le informazioni in loro possesso su tali infrazioni nonché sulle sanzioni da essi comminate. 2. Lo Stato membro che revoca l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada nel settore dei trasporti internazionali ne informa la Commissione la quale comunica le informazioni necessarie agli Stati membri interessati. 3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva. TITOLO II Riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli
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