Art. 6

Art. 6

In vigore dal 29 apr 1996
1. Le decisioni prese dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva e che rigettano una domanda d'accesso alla professione di trasportatore su strada devono essere motivate. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti revochino l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada, qualora sia accertato che i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) o c) non sono più soddisfatti salva la facoltà di prevedere un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese contemplate dalla presente direttiva possano far valere i loro interessi con mezzi appropriati nei confronti delle decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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