Art. 14

Art. 14

In vigore dal 29 apr 1996
Le direttive menzionate nell'allegato II parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione o inizio d'applicazione indicati nell'allegato II parte B. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
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