Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 1996
1. L'accesso alle professioni di trasportatore su strada è disciplinato dalle disposizioni emanate dagli Stati membri conformemente alle norme comuni della presente direttiva. 2. Ai sensi della presente direttiva si intende per: - «professione di trasportatore di merci su strada», l'attività di un'impresa che esegue, mediante un veicolo automobile isolato oppure un insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi; - «professione di trasportatore di viaggiatori su strada», l'attività di un'impresa che esegue, mediante autoveicoli atti, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, a trasportare più di nove persone, autista compreso, e destinati a tal fine, trasporti di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo pagato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto; - «impresa», qualsiasi persona fisica, o persona giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica.
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