Art. 6

Art. 6

In vigore dal 29 apr 1996
1. In deroga all', le indicazioni di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d) e all'allegato, parte A, rubrica V, punti 2) e 3) non sono richieste se: a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni; b) fatte salve le disposizioni della direttiva 90/667/CEE (15), sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzatore finale da parte di un venditore stabilito nello stesso Stato membro. 2. Qualora per una materia prima proveniente da un paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunità non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d) ed all'allegato parte A, rubrica V, punti 2) e 3) per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel paese interessato, gli Stati membri possono consentire che siano forniti dal responsabile di cui all', paragrafo 1, lettera g), dati provvisori sulla composizione a condizione che: a) le autorità competenti incaricate dei controlli siano preventivamente informate dell'arrivo della materia prima; b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo nella Comunità; c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: «dati provvisori concernenti . . . (numero di riferimento del campione da analizzare) soggetti al controllo di . . . (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato delle analisi) anteriormente al . . . (data)»; d) gli Stati membri informino la Commissione sulle circostanze in base alle quali è stata applicata la deroga di cui al presente paragrafo. 3. In deroga all': a) le indicazioni di cui all', paragrafo 1 non sono richieste se, fatte salve le disposizioni della direttiva 90/667/CEE, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi stabiliti nello stesso Stato membro; b) le indicazioni di cui all', paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f) e all'allegato, parte A, non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua superiore al 50 %. 4. In deroga all', paragrafo 1, lettera a): - in tedesco la denominazione «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» può essere sostituita da «Einzelfuttermittel»; - in italiano la denominazione «materie prime per alimenti degli animali» può essere sostituita da «mangime semplice»; - in greco la denominazione «ðñþôç ýëç æùïôñïöþí» può essere sostituita da «áðëÞ æùïôñïöÞ».
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