Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 apr 1996
Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere fatte circolare nella Comunità solo se sane, leali e mercantili. Essi prescrivono che dette materie prime non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone né possono essere immesse in circolazione in un modo che possa indurre in errore.
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