Art. 20

Art. 20

In vigore dal 29 apr 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. LUCHETTI (1) GU n. C 236 del 24. 8. 1994, pag. 7. (2) GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 147. (3) GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 10. (4) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48). (5) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/55/CE della Commissione (GU n. L 263 del 4. 11. 1995, pag. 18). (6) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23). (7) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15. (8) GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19. (9) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8. (10) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23. (11) GU n. L 126 del 21. 5. 1980, pag. 14. (12) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 27. (13) GU n. L 193 del 17. 7. 1982, pag. 34. (14) GU n. L 281 del 9. 10. 1991, pag. 23. (15) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51. (16) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1. ALLEGATO PARTE A Osservazioni generali I. NOTE ESPLICATIVE 1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nella parte B in base ai seguenti criteri: - origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale, - parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa, - lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto è stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grassi, - grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualità del prodotto/sottoprodotto, ad esempio «a basso tenore di glucosinolato», «ricco di sostanze grasse», «a basso tenore di zuccheri». 2. L'elenco di cui alla parte B è diviso in 12 capitoli: 1. Cereali, loro prodotti e sottoprodotti 2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti 3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti 4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti 5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti 6. Foraggi, compresi i foraggi grossolani 7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti 8. Prodotti lattiero-caseari 9. Prodotti di animali terrestri 10. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti 11. Minerali 12. Vari II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUREZZA BOTANICA 1. Qualora non siano stati fissati altri valori nelle parti B o C, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95 %. 2. Si considerano impurezze botaniche: a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee); b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5 %. 3. I valori indicati si riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali. III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI Quando il nome di una materia prima per mangimi comprende una o più parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio (di semi) di soia può essere definito «olio di semi di soia» oppure «olio di soia». IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate nelle parti B e C del presente allegato. Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data. >SPAZIO PER TABELLA> V. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TENORI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B e C 1. I tenori indicati o da dichiarare riguardano il peso delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all' e all', paragrafo 3, lettera b) della direttiva e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte B, deve essere indicato il tenore di umidità della materia prima per mangimi qualora sia superiore al 14,5 % del suo peso. Questo tenore deve essere indicato, su richiesta dall'acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidità non supera detto limite. 3. Fatte salve le disposizioni dell' e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nell'allegato, parte B, deve essere indicato il tenore di ceneri, insolubili in acido cloridrico, delle materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2 % rispetto alla materia secca. VI. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DENATURANTI E AGLI AGENTI LEGANTI Se i prodotti indicati nella colonna 2 della parte B o nella colonna 1 della parte C del presente allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi, devono essere fornite le seguenti informazioni: - agenti denaturanti: natura e quantitativo dei prodotti utilizzati, - agenti leganti: natura dei prodotti utilizzati. Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non può essere superiore al 3 % del peso totale. VII. DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIVELLI MINIMI TOLLERATI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B e C Se da un controllo ufficiale a norma dell' della direttiva risulta che la composizione di una materia prima per mangimi è differente da quella dichiarata, cosicché il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori minimi: a) proteina grezza: - 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %, - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %, - 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %; b) zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio): - 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %, - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 5 %, - 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %; c) amido e inulina: - 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30 %, - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30 %, ma pari o superiori al 10 %, - 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %; d) sostanze grasse grezze: - 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %, - 12 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 %, ma pari o superiori al 5 %, - 0,6 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %; e) fibre grezze: - 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14 %, - 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14 %, ma pari o superiori al 6 %, - 0,9 unità per il tenore dichiarato inferiore al 6 %; f) umidità e ceneri grezze: - 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %, - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 %, ma pari o superiori al 5 %, - 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %; g) valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio: - 1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15 % o (15), a seconda dei casi, - 10 % del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15 % ma pari o superiori al 2 % o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi, - 0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2 % o a 2, a seconda dei casi; h) ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl: - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3 %, - 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3 %; i) carotene, vitamina A e xantofilla: - 30 % del tenore dichiarato; j) metionina, lisina e basi azotate volatili: - 20 % del tenore dichiarato. PARTE B Elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> PARTE C Disposizioni relative alla dichiarazione di taluni componenti di materie prime per mangimi non elencate Per le materie prime per mangimi immesse in circolazione e non elencate nella parte B del presente allegato, è prescritta la dichiarazione obbligatoria dei componenti indicati nella colonna 2 qui in appresso, conformemente all', paragrafo 1, lettera d). >SPAZIO PER TABELLA>
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