Art. 2
Ai fini della presente direttiva, si intende per
In vigore dal 29 apr 1996
a) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele;
b) «immissione in circolazione» («circolazione»): la detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.
Storico versioni
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