Art. 14 · 1. La direttiva 70/524/CEE è modificata nel modo seguente:

Art. 14

1. La direttiva 70/524/CEE è modificata nel modo seguente:

In vigore dal 29 apr 1996
a) l'espressione «alimenti semplici per animali» è ovunque sostituita con «materie prime per alimenti per animali»; b) all', il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente: «f) "materie prime per alimenti per animali": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di alimenti composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;» c) all', il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente: «g) "alimenti composti per animali": miscele di materie prime per alimenti per animali, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;». 2. La direttiva 74/63/CEE è modificata nel modo seguente: a) l'espressione «mangimi semplici» è ovunque sostituita con «materie prime per mangimi»; b) all', il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) "materie prime per mangimi": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;» c) all', il testo della lettera h) è sostituito dal testo seguente: «h) "mangimi composti": miscele di materie prime per mangimi comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;» d) all', la lettera i) è soppressa; e) in tutti i casi, l'espressione «materia(e) prima(e)» è sostituita dall'espressione «materia(e) prima(e) per mangimi». 3. All' della direttiva 82/471/CEE, il testo del paragrafo 2 è modificato nel modo seguente: a) alla lettera d) sono soppresse le parole «semplici e»; b) è aggiunta la seguente lettera g): «g) circolazione delle materie prime per alimenti per animali». 4. La direttiva 93/74/CEE è modificata nel modo seguente: a) all', punto 8, il termine «ingredienti» è ovunque sostituito dall'espressione «materie prime per alimenti per animali»; b) all', il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) "alimenti composti per animali": miscele di materie prime per alimenti per animali, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;».
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