Art. 1
La direttiva 79/373/CEE del Consiglio è modificata come segue:
In vigore dal 29 apr 1996
1) all', paragrafo 2, lettera a), l'espressione «mangimi semplici» è sostituita dall'espressione «materie prime per mangimi»;
2) il termine «ingrediente(i)» è sostituito dal termine «materia(e) prima(e) per mangimi»;
3) all', il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
«b) mangimi composti: le miscele di materie prime per mangimi comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;»
4) all', il testo della lettera k) è sostituito dal testo seguente:
«k) materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;»
5) all'articolo 10, la lettera b) è soppressa;
6) all'articolo 10 bis, paragrafo 1, l'indicazione «di cui all'articolo 10 bis, lettera b)» è sostituita dall'indicazione seguente: «delle principali materie prime per mangimi di cui alla parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (*);
(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35.»
7) all'articolo 10 bis, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le "Osservazioni generali" della parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio.»
8) l'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 11
Per la commercializzazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sul documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui contenitori o sulle etichette fissate agli stessi sono redatte in almeno una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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