Art. 8
In vigore dal 29 apr 1996
1. La Commissione esamina il piano iniziale comunicato in conformità dell', paragrafo 1, per accertarne la conformità alla presente direttiva. La Commissione può chiedere allo Stato membro di modificare o integrare il piano per renderlo conforme.
La Commissione sottopone il piano da essa ritenuto conforme per approvazione, secondo la procedura di cui all'.
Su richiesta dello Stato membro interessato o di sua iniziativa - per tener conto dell'evoluzione della situazione in tale Stato membro o in una delle sue regioni, dei risultati delle indagini nazionali o delle constatazioni effettuate in forza degli - la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all', di approvare una modificazione o una integrazione di un piano già approvato in conformità del paragrafo 2.
2. Le modifiche annuali del piano iniziale, comunicate dagli Stati membri specie in considerazione dei risultati di cui all', paragrafo 2, lettera d), sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri, dopo essere state da essa ritenute conformi alla presente direttiva.
Gli Stati membri hanno dieci giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle modifiche per far conoscere le loro eventuali osservazioni alla Commissione.
In mancanza di osservazioni degli Stati membri le modifiche dei piani si considerano accettate.
La Commissione informa immediatamente gli Stati membri di questa accettazione.
Nel caso di osservazioni degli Stati membri o qualora l'aggiornamento non sia considerato conforme o sia ritenuto insufficiente dalla Commissione, quest'ultima sottopone il piano aggiornato al comitato permanente veterinario che deve pronunciarsi secondo la procedura di cui all'.
Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 sono applicabili ai piani aggiornati.
3. Gli Stati membri informano ogni sei mesi la Commissione e gli altri Stati membri in sede di comitato permanente veterinario circa l'esecuzione del piano approvato conformemente al paragrafo 2 o dell'evoluzione della situazione. Qualora necessario, si applicano le disposizioni del paragrafo 4. Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati del piano di ricerca dei residui e delle sostanze e delle loro azioni di controllo.
Gli Stati membri rendono pubblico l'esito dell'esecuzione dei piani.
La Commissione informa gli Stati membri, in sede di comitato veterinario permanente, circa l'evoluzione della situazione nelle varie regioni della Comunità.
4. La Commissione riferisce annualmente, o ogni volta che lo ritenga necessario per motivi di sanità pubblica, agli Stati membri, in sede di comitato veterinario permanente, circa l'esito dei controlli e delle indagini, di cui al paragrafo 3, in particolare quelli riguardanti:
- l'esecuzione dei piani nazionali,
- l'andamento della situazione nelle varie regioni della Comunità.
5. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione relativa ai risultati delle azioni sviluppate a livello regionale, nazionale e comunitario che terrà conto della relazione e delle osservazioni degli Stati membri formulate a tale paragrafo.
CAPO III Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori
Storico versioni
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