Art. 7

Art. 7

In vigore dal 29 apr 1996
Il piano iniziale previsto tiene conto delle situazioni specifiche degli Stati membri e, in particolare, precisa quanto segue: - la legislazione relativa all'uso di sostanze di cui all'allegato I, in particolare quella riguardante il divieto o l'autorizzazione, la distribuzione, l'immissione sul mercato e le regole di somministrazione di tali sostanze, nella misura in cui detta legislazione non è armonizzata; - l'infrastruttura dei servizi (in particolare la natura e le dimensioni dei servizi associati all'esecuzione dei piani); - l'elenco dei laboratori autorizzati e la loro capacità di trattamento dei prelievi; - i limiti delle tolleranze nazionali delle sostanze autorizzate, qualora non esistano limiti massimi comunitari per i residui, fissati in conformità del regolamento (CEE) n. 2377/90 e alla direttiva 86/363/CEE (16); - l'elenco delle sostanze ricercate, i metodi di analisi, le norme di interpretazione dei risultati e, per le sostanze di cui all'allegato I, il numero di prelievi da eseguire, motivando tale numero; - il numero di campioni ufficiali da prelevare in relazione al numero di animali macellati, per le specie in questione, durante gli anni precedenti, secondo livelli e frequenze previsti all'allegato IV; - le regole seguite nella raccolta dei campioni ufficiali, in particolare quelle riguardanti le indicazioni che devono figurare su detti campioni ufficiali; - la natura delle misure previste dalle autorità competenti per gli animali o i prodotti in cui è stata accertata la presenza di residui.
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