Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 apr 1996
1. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione un piano che precisa i provvedimenti nazionali da attuare nell'anno di inizio di quest'ultimo, entro il 30 giugno 1997, e successivamente gli aggiornamenti dei piani precedentemente approvati ai sensi dell', in base all'esperienza dell'anno o degli anni precedenti, entro il 31 marzo dell'anno dell'aggiornamento. 2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve: a) prevedere la ricerca dei gruppi di residui o di sostanze secondo il tipo di animale, conformemente all'allegato II; b) precisare in particolare le misure relative alla ricerca della presenza: i) delle sostanze di cui alla lettera a) negli animali, nelle acque di abbeveraggio degli animali e in tutti i luoghi in cui gli animali sono allevati o tenuti; ii) di residui delle suddette sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nei loro tessuti e nei prodotti di origine animale, quali carne, latte, uova, miele; c) attenersi alle norme e ai livelli e frequenze di campionamento di cui agli allegati III e IV.
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