Art. 34

Art. 34

In vigore dal 29 apr 1996
Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, gli allegati I, III, IV e V possono essere modificati o integrati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. In particolare, tali allegati possono essere modificati entro tre anni dalla data di adozione della presente direttiva, ai fini di una valutazione di rischi riguardanti i seguenti parametri: - la potenzialità tossicologica dei residui nei prodotti di origine animale, - la presenza potenziale di residui nei prodotti di origine animale.
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