Art. 28
In vigore dal 29 apr 1996
Qualsiasi forma di non cooperazione con l'autorità competente o qualsiasi forma di ostruzionismo da parte del personale o del responsabile di un mattatoio o, quando si tratti di un'impresa privata, del o dei proprietari del mattatoio, nonché del proprietario o del detentore degli animali nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché nel corso delle indagini e dei controlli previsti dalla presente direttiva, comporterà sanzioni penali e/o amministrative adeguate da parte delle autorità nazionali competenti.
Qualora si accerti che il proprietario o il responsabile del mattatoio contribuisce a dissimulare l'uso illecito di sostanze vietate, lo Stato membro dovrà escludere il trasgressore o il recidivo da qualsiasi possibilità di ricevere e chiedere aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi.
CAPO VI Importazioni in provenienza dai paesi terzi
Storico versioni
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