Art. 25

Art. 25

In vigore dal 29 apr 1996
Fatte salve le sanzioni penali, qualora in uno stabilimento di produzione sia confermata la detenzione, l'utilizzazione o produzione di sostanze o prodotti non autorizzati, le autorizzazioni o i riconoscimenti ufficiali di cui lo stabilimento considerato eventualmente beneficia sono sospesi per tutto il periodo in cui quest'ultimo viene sottoposto a controlli rafforzati. In caso di recidiva tali autorizzazioni o riconoscimenti ufficiali sono definitivamente revocati.
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