Art. 18

Art. 18

In vigore dal 29 apr 1996
1. Qualora si riscontri che il livello dei residui di sostanze o prodotti autorizzati supera il limite massimo dei residui, l'autorità competente effettua un'indagine nell'azienda di origine o di provenienza, a seconda dei casi, per stabilire le cause di tale superamento. In base ai risultati dell'indagine, l'autorità competente prende le misure necessarie per la tutela della sanità pubblica, che possono comprendere anche la facoltà di vietare l'uscita degli animali o dei prodotti dall'azienda o dallo stabilimento di cui trattasi per un periodo determinato. 2. In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi dei residui all'immissione in commercio degli animali da parte di un allevatore o dei prodotti da parte dell'allevatore o di uno stabilimento di prima trasformazione, le autorità competenti devono procedere ad un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione per un periodo di almeno sei mesi, con consegna dei prodotti o carcasse in attesa dei risultati dell'analisi dei campioni prelevati. Se i risultati evidenziano un superamento del limite massimo di residui, si procede al ritiro dal consumo umano delle carcasse o prodotti in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:23:oj#art-18