Art. 17
In vigore dal 29 apr 1996
Qualora si costati un trattamento illecito, l'autorità competente deve accertare che l'allevamento o gli allevamenti messi in causa a seguito delle indagini di cui all', lettera b), siano posti immediatamente sotto il controllo ufficiale, che tutti gli animali interessati siano muniti di un contrassegno o di un'identificazione ufficiale, che un prelievo di campioni ufficiali sia effettuato in un primo tempo su un insieme di campioni statisticamente rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute.
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