Art. 13
L'autorità competente:
In vigore dal 29 apr 1996
a) in caso di presunto trattamento illecito, chiede al proprietario, al detentore degli animali o al veterinario responsabile dell'azienda di fornire tutti i documenti che motivano la natura del trattamento;
b) qualora l'indagine confermi il trattamento illecito o in caso di utilizzo o di sospetto motivato di utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati, esegue o fa eseguire:
- controlli per sondaggio sugli animali nelle aziende di origine o di provenienza, in particolare al fine di rivelare tale utilizzo e soprattutto eventuali tracce di impianti; i controlli possono prevedere anche un prelievo ufficiale di campioni,
- controlli volti a rivelare la presenza di sostanze il cui uso è vietato, ovvero di sostanze o prodotti non autorizzati, nelle aziende agricole in cui gli animali sono allevati, detenuti o ingrassati (comprese le aziende collegate amministrativamente a queste aziende) o nelle aziende di origine o di provenienza degli animali. A tal fine sono necessari prelievi ufficiali di acque di abbeveraggio e di alimenti,
- controlli per sondaggio sugli alimenti per animali nelle aziende di origine o di provenienza e sull'acqua di abbeveraggio o, nelle acque di cattura, per gli animali di acquacoltura,
- i controlli di cui all', paragrafo 1, lettera a),
- qualsiasi controllo necessario a chiarire l'origine delle sostanze o prodotti non autorizzati o quella degli animali trattati;
c) in caso di superamento dei limiti e dei livelli fissati dalla normativa comunitaria o, in attesa di tale normativa, dei limiti stabiliti dalle normative nazionali, essa procede a ogni azione e indagine che riterrà utile in funzione del rilevamento effettuato.
Storico versioni
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