Art. 12

Art. 12

In vigore dal 29 apr 1996
I controlli di cui alla presente direttiva sono eseguiti dalle autorità nazionali competenti senza preavviso. Il proprietario, la persona abilitata a disporre degli animali o il loro rappresentante devono agevolare le ispezioni prima della macellazione ed in particolare assistere il veterinario ufficiale o il personale ausiliario per tutte le manipolazioni ritenute utili.
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