Art. 11
In vigore dal 29 apr 1996
1. Fatti salvi i controlli effettuati nel quadro dell'attuazione dei piani di sorveglianza di cui all' ed i controlli previsti dalle specifiche direttive, gli Stati membri possono procedere a controlli ufficiali per sondaggio:
a) nella fase di fabbricazione delle sostanze di cui all'allegato I, categoria A, nonché nelle fasi di manipolazione, di magazzinaggio, di trasporto, di distribuzione, di vendita o di acquisto delle stesse;
b) nella fase della catena di produzione e di distribuzione degli alimenti per animali;
c) durante il processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale contemplati nella presente direttiva.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 mirano segnatamente a rivelare il possesso o la presenza di sostanze o prodotti vietati che potrebbero essere somministrati ad animali per fini di ingrasso ovvero il trattamento illecito.
3. In caso di frode sospetta e in caso di risultato positivo a seguito di uno dei controlli di cui al paragrafo 1, si applicano gli articoli da 16 a 19 e le misure previste dal capo V.
I controlli previsti al macello o all'atto della prima vendita degli animali di acquacoltura e dei prodotti della pesca possono essere ridotti per tener conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad una rete di sorveglianza epidemiologica o ad un sistema di sorveglianza sulla qualità di cui all', paragrafo B, primo comma, primo trattino.
Storico versioni
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