Art. 10

Art. 10

In vigore dal 29 apr 1996
Gli Stati membri provvedono affinché le competenze e responsabilità dei veterinari che effettuano la sorveglianza degli allevamenti siano estese al controllo delle condizioni di allevamento e dei trattamenti di cui alla presente direttiva. In questo contesto, il veterinario indica su un registro tenuto nell'azienda la data e la natura dei trattamenti prescritti o applicati, l'identificazione degli animali trattati ed i periodi di sospensione corrispondenti. L'allevatore, dal canto suo, indica su tale registro, che può essere quello previsto dalla direttiva 90/676/CEE (17), la data e la natura dei trattamenti applicati. Garantisce il rispetto dei periodi di sospensione e conserva le ricette giustificative per cinque anni. Allevatori e veterinari sono tenuti a fornire all'autorità competente, in particolare al veterinario ufficiale del mattatoio, a sua richiesta, ogni informazione concernente il rispetto da parte di un'azienda determinata delle esigenze della presente direttiva. CAPO IV Controlli ufficiali
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