Art. 9
In vigore dal 29 apr 1996
Fatta salva la direttiva 81/851/CEE, le imprese che acquistano o producono sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena o sostanze â-agoniste e le imprese autorizzate a qualsiasi titolo a smerciare dette sostanze, nonché quelle che acquistano o fabbricano prodotti farmaceutici e medicinali veterinari a partire da dette sostanze devono conservare un registro su cui si debbono annotare, in ordine cronologico, le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di prodotti farmaceutici e medicinali veterinari e coloro a cui le hanno cedute o da cui le hanno acquistate.
Le informazioni di cui al primo comma devono essere messe a disposizione della competente autorità su sua richiesta e, in caso di informazioni computerizzate, devono essere stampate.
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