Art. 8 · Gli Stati membri provvedono affinché:

Art. 8

Gli Stati membri provvedono affinché:

In vigore dal 29 apr 1996
1) la detenzione delle sostanze di cui agli , lettera a) sia limitata alle persone autorizzate dalla legislazione nazionale, conformemente all' della direttiva 90/676/CEE (15), per quanto riguarda l'importazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la distribuzione, la vendita e l'utilizzazione; 2) oltre ai controlli previsti dalle direttive che disciplinano l'immissione sul mercato dei vari prodotti di cui trattasi, i controlli ufficiali previsti all' della direttiva 96/23/CE (16) siano effettuati senza preavviso dalle autorità nazionali competenti per accertare: a) la detenzione o la presenza di sostanze o prodotti vietati conformemente all' che siano destinati ad essere somministrati ad animali per fini di ingrasso; b) il trattamento illecito degli animali; c) il mancato rispetto dei periodi di sospensione di cui all'; d) il mancato rispetto delle restrizioni previste agli per l'uso di determinate sostanze o determinati prodotti; 3) la ricerca: a) della presenza delle sostanze di cui al punto 1 negli animali, nelle acque di abbeveraggio e in tutti i luoghi in cui gli animali sono allevati o tenuti; b) della presenza di residui delle suddette sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nei loro tessuti e nei prodotti animali; sia effettuata secondo le disposizioni degli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE; 4) qualora i controlli previsti ai punti 2 e 3: a) rivelino la presenza di sostanze o prodotti il cui uso o la cui detenzione sono vietati, ovvero la presenza di residui di sostanze la cui somministrazione costituisce un trattamento illecito, tali sostanze o prodotti siano sequestrati, mentre gli animali eventualmente trattati o le loro carni siano posti sotto controllo ufficiale fino a quando siano prese le sanzioni necessarie; b) rivelino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2, lettere b) e c), l'autorità competente adotti le misure appropriate, in funzione della gravità dell'infrazione accertata.
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