Art. 7

Art. 7

In vigore dal 29 apr 1996
1. In vista degli scambi, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di animali destinati alla riproduzione o di animali riproduttori a fine carriera che nel corso di quest'ultima sono stati oggetto di uno dei trattamenti di cui agli , ovvero l'apposizione della stampigliatura comunitaria sulle carni provenienti da detti animali qualora siano state rispettate le condizioni di cui agli e i periodi di sospensione minimi di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii) o lettera b) o i termini di sospensione previsti nell'autorizzazione di immissione sul mercato. Tuttavia, gli scambi di cavalli di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da competizione, da circo o equidi destinati alla riproduzione o ad esposizioni, ivi inclusi gli equidi registrati, cui sono stati somministrati medicinali veterinari contenenti trembolone allilico o sostanze â-agoniste per i fini di cui all', possono aver luogo prima della fine del periodo di sospensione purché siano soddisfatte le condizioni di somministrazione e purché la natura e la data del trattamento siano indicate sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali. 2. Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrate sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena ovvero sostanze â-agoniste, conformemente alle disposizioni derogatorie della presente direttiva, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo se gli animali in questione sono stati trattati con medicinali veterinari che rispettano le prescrizioni dell' e se è stato rispettato, prima della loro macellazione, il periodo di sospensione previsto.
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