Art. 6
In vigore dal 29 apr 1996
1. I prodotti ormonali e le sostanze â-agoniste autorizzati ad essere somministrati ad animali da azienda, conformemente agli devono essere conformi alle disposizioni delle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE.
2. Non possono tuttavia essere autorizzati conformemente al paragrafo 1:
a) i seguenti prodotti ormonali:
i) i prodotti che agiscono mediante un effetto deposito;
ii) i prodotti il cui periodo di sospensione è superiore a 15 giorni dopo la fine del trattamento;
iii) i prodotti:
- autorizzati in base a norme antecedenti alla modifica apportata dal regolamento (CEE) n. 2309/93 (14);
- le cui condizioni d'uso non sono note;
- per i quali non esistono reagenti né esiste il materiale necessario per i metodi d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti consentiti;
b) i medicinali veterinari contenenti â-agonisti il cui periodo di sospensione è superiore a 28 giorni dopo la fine del trattamento.
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