Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 apr 1996
In deroga all', lettera a) e fatto salvo l', gli Stati membri possono autorizzare la somministrazione ad animali da azienda, per fini di trattamento zootecnico, di medicinali veterinari ad azione estrogena, androgena o gestagena autorizzati conformemente alle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE. Tale somministrazione deve essere effettuata da un veterinario ad un animale chiaramente identificato; il trattamento deve essere registrato dal veterinario responsabile conformemente all', punto 1. Gli Stati membri possono tuttavia ammettere che la sincronizzazione del ciclo estrale e la preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni non siano effettuate dal veterinario, ma sotto sua responsabilità. Per quanto concerne i prodotti d'acquacoltura, gli avannotti possono essere trattati a scopo di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con medicinali veterinari ad azione androgena autorizzati conformemente alle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE. Nei casi previsti nel presente articolo il veterinario compila una prescrizione non rinnovabile in cui sono precisati il trattamento previsto e la quantità di prodotto necessaria e procede alla registrazione dei prodotti prescritti. Il trattamento zootecnico è tuttavia vietato per gli animali da produzione nonché per gli animali da riproduzione a fine carriera durante il periodo di ingrasso.
Storico versioni

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