Art. 4
In deroga agli articoli 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare:
In vigore dal 29 apr 1996
1) la somministrazione ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, di estradiolo 17 â, testosterone, progesterone o di derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione. I medicinali veterinari utilizzati per fini terapeutici debbono soddisfare alle prescrizioni di commercializzazione previste dalla direttiva 81/851/CEE e possono essere somministrati solo da un veterinario mediante iniezione o per il trattamento di una disfunzione ovarica mediante spirali vaginali, ad eccezione degli impianti, ad animali da azienda chiaramente individuati. Il trattamento degli animali individuati è registrato dal veterinario responsabile il quale annota su un registro, che potrà essere quello prescritto dalla direttiva 81/851/CEE, almeno le seguenti informazioni:
- natura del trattamento,
- natura dei prodotti autorizzati,
- data del trattamento,
- identificazione degli animali trattati.
Questo registro dovrà essere messo a disposizione dell'autorità competente, su sua richiesta;
2. la somministrazione a scopi terapeutici di medicinali veterinari autorizzati contenenti:
i) trembolone allilico da somministrare per via orale ovvero le sostanze â-agoniste a equidi o ad animali da compagnia, sempreché siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
ii) le sostanze â-agoniste, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto.
Tale somministrazione deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari di cui al punto i), sotto sua diretta responsabilità; il trattamento deve essere registrato dal veterinario responsabile, il quale dovrà precisare almeno le informazioni di cui al punto 1.
È tuttavia vietata la detenzione da parte del titolare dell'azienda di medicinali veterinari contenenti delle sostanze â-agoniste che possono essere utilizzate per indurre la tocolisi.
Fatto salvo il primo comma del punto 2 ii), il trattamento terapeutico è comunque vietato per gli animali da produzione, inclusi gli animali da riproduzione a fine carriera.
Storico versioni
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