Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 1996
1. Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di carni e prodotti a base di carni di cui alle direttive 64/433/CEE (7), 71/118/CEE (8), 77/99/CEE (9), 91/495/CEE (10), le definizioni dei prodotti dell'acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE (11), nonché le definizioni dei medicinali veterinari ai sensi delle direttive 81/851/CEE (12) e 81/852/CEE (13). 2. Inoltre, si intende per: a) «animali da azienda»: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, come pure gli animali selvatici delle specie citate e i ruminanti selvatici, qualora siano stati allevati in un'azienda; b) «trattamento terapeutico»: la somministrazione - in applicazione dell' della presente direttiva - ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze â-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati a fini diversi dalla produzione di carni; c) «trattamento zootecnico»: la somministrazione: i) ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate in applicazione dell' della presente direttiva, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un veterinario ovvero, conformemente all', secondo comma, sotto la sua responsabilità; ii) agli animali d'acquacoltura, ad un gruppo di riproduttori, a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilità; d) «trattamento illecito»: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati ovvero l'utilizzazione di sostanze o prodotti autorizzati dalla normativa comunitaria a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalla normativa comunitaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:22:oj#art-1