Art. 2
1. A decorrere dal 1° ottobre 1996, gli Stati membri non possono:
In vigore dal 27 mar 1996
- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scarico, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico,
per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico, se i veicoli o i dispositivi di scarico sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri:
- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,
di un tipo di veicolo, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.
3. In deroga al precedente paragrafo 2, e relativamente ai prezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi
- siano destinati al montaggio su veicoli in circolazione,
- siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.
Storico versioni
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