Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 mar 1996
Nella tabella dell'allegato III della direttiva 66/401/CEE, alla colonna 2, la cifra «20» è sostituita da «25» per quanto riguarda: - Lupinus albus, - Lupinus angustifolius, - Lupinus luteus, - Pisum sativum, - Vicia faba, e - Vicia sativa.
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