Art. 5
In vigore dal 19 mar 1996
1. Fatto salvo il secondo comma, le indagini di cui all', punto 1, devono essere esaustive presso le latterie che rappresentano almeno il 95 % della raccolta di latte vaccino effettuata dallo Stato membro; il saldo viene stimato mediante campioni rappresentativi o altre fonti.
Gli Stati membri possono effettuare le indagini mensili di cui all', paragrafo 1, lettera a), mediante campioni rappresentativi. In tal caso l'errore di campionamento non può essere superiore all'1 % (con un intervallo di fiducia del 68 %) della raccolta totale del paese.
2. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti che permettano di ottenere risultati completi e sufficientemente esatti. Essi comunicano alla Commissione sotto forma di relazione metodologica ogni informazione che consenta una valutazione dell'esattezza dei risultati trasmessi, in particolare:
a) i questionari utilizzati;
b) i metodi applicati per evitare la ripetizione dei risultati;
c) i metodi di trasposizione dei dati ottenuti tramite i questionari nelle tabelle comunitarie.
Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché qualsiasi altra questione connessa all'applicazione della presente direttiva saranno esaminate una volta all'anno in seno al gruppo di lavoro competente del comitato permanente di statistica agraria. La prima relazione metodologica sarà trasmessa alla Commissione al più tardi entro la fine dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.
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