Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 mar 1996
1. Le indagini di cui all', punto 1, devono essere predisposte in modo da permettere almeno la comunicazione dei dati di cui alle seguenti lettere a), b) e c). I questionari devono essere redatti in modo da evitare inutili ripetizioni. I dati riguardano: a) mensilmente: i) la quantità di latte, il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti nonché il tenore di proteine del latte di vacca raccolto; ii) la quantità di taluni prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo nonché di taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla trasformazione del latte; b) annualmente: i) la quantità e il tenore di materia grassa e di proteine del latte e della crema raccolti; ii) la quantità di prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo e degli altri prodotti lattiero-caseari ottenuti, ripartiti per tipo; iii) l'impiego delle materie prime sotto forma di latte intero e di latte scremato nonché la quantità di materia grassa utilizzata nella fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari; c) ogni tre anni (a partir dal 31 dicembre 1997): il numero delle unità di rilevazione di cui all', secondo certe classi di grandezza. 2. Per analizzare, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, la possibilità di estendere le informazioni statistiche annuali di cui alla lettera b) al contenuto in proteine dei principali prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri effettuano in questo periodo rilevazioni pilota o studi volti a raggiungere tale obiettivo. La Commissione stabilisce con la procedura prevista dall' un programma di lavoro per ciascun di detti tre anni. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione una relazione di esecuzione di tale programma, inclusi i dati statistici disponibili in materia e gli elementi necessari alla loro interpretazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:16:oj#art-4