Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 mar 1996
1. È considerato latte ai sensi della presente direttiva il latte di vacca, di pecora, di capra e di bufala. Le indagini mensili eseguite ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), si limitano al latte di vacca e ai prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal latte di vacca. 2. L'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini è adottato secondo la procedura di cui all'; detto elenco può essere modificato secondo la stessa procedura. 3. Le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati sono stabilite secondo la procedura prevista dall'.
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