Art. 1 · Gli Stati membri:

Art. 1

Gli Stati membri:

In vigore dal 19 mar 1996
1) svolgono, presso le unità di rilevazione definite all', indagini sui dati precisati all' e ne trasmettono alla Commissione i risultati mensili, annuali e triennali; 2) effettuano annualmente presso le aziende agricole, definite in base alla procedura prevista all', la rilevazione della produzione di latte e sul relativo impiego; 3) fatto salvo l'accordo della Commissione, sono autorizzati ad utilizzare dati provenienti da altre fonti ufficiali.
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