Art. 1
La direttiva 92/76/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 14 mar 1996
1) All', il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Le zone della Comunità elencate in allegato sono riconosciute come "zone protette" di cui all', paragrafo 1, lettera h), primo comma della direttiva 77/93/CEE, nei confronti dell'organismo/degli organismi nocivi indicati accanto ai lori nomi nell'allegato; per quanto concerne i punti a) 17, b) 3, c) 5 e d) 3, le suddette zone sono riconosciute per un periodo che scade il 1° aprile 1996; per quanto concerne il punto b) 2 per l'Irlanda e la regione della Puglia in Italia, le suddette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1997; per quanto concerne infine il punto d) 1, per il Regno Unito la suddetta zona è riconosciuta fino al 1° novembre 1999 e per la Francia la zona rispettiva è riconosciuta fino al 31 dicembre 1997.»
2) All', i termini «la data indicata» sono sostituiti dai termini «le date indicate».
3) L'allegato è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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