Art. 1 · La direttiva 90/388/CEE è così modificata:

Art. 1

La direttiva 90/388/CEE è così modificata:

In vigore dal 13 mar 1996
1) L' è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il quarto trattino è sostituito dal seguente: «- "rete pubblica di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni usata tra l'altro per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni; - "servizio pubblico di telecomunicazioni", un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico.»; ii) il quindicesimo trattino è sostituito dal seguente: «- "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e/o all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, e, in casi motivati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazione via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata;»; iii) Sono aggiunti i seguenti trattini: «- "rete di telecomunicazioni", le apparecchiature di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione e altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti mediante filo, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; - "interconnessione", il collegamento fisico e logico delle infrastrutture di telecomunicazioni degli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni onde consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso organismo o di un altro o di accedere ai servizi prestati da organismi terzi;»; b) il paragrafo 2 è soppresso; 2) L' è sostituito dal seguente: « 1. Gli Stati membri aboliscono tutte le misure che concedono: a) diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, compresa l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi, o b) diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a fornire tali servizi o a installare tali reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o c) diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, numerose imprese concorrenti per la fornitura di detti servizi o l'installazione o la fornitura di dette reti. 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare i servizi di telecomunicazioni di cui al paragrafo 1 o di installare o fornire le reti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono mantenere i diritti speciali ed esclusivi fino al 1° gennaio 1998 per la telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 quater e dell', terzo comma. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1° luglio 1996 siano eliminate tutte le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale via reti installate dal prestatore di servizi di telecomunicazioni, via infrastrutture messe a disposizione da terzi e grazie alla condivisione delle reti, di altre infrastrutture e dei siti: essi notificano le relative misure alla Commissione entro la stessa data. Riguardo ai termini di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo e di cui all', all'articolo 4 bis, paragrafo 2, gli Stati membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni e gli Stati membri con reti molto piccole possono beneficiare, su richiesta, di un ulteriore periodo di transizione massimo di due anni sempreché sia necessario al fine di realizzare gli indispensabili adattamenti strutturali. Detta richiesta deve comprendere una descrizione analitica degli adattamenti programmati ed un'accurata valutazione del calendario previsto per la loro esecuzione. Le informazioni fornite devono essere disponibili, a richiesta, per tutti gli interessati tenendo conto dell'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei loro segreti d'affari. 3. Gli Stati membri che subordinano la prestazione di servizi di telecomunicazioni o l'installazione o fornitura di reti di telecomunicazioni alla concessione di licenze, ad autorizzazione generale o ad una dichiarazione volta ad assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali, provvedono affinché le condizioni relative siano basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, che gli eventuali dinieghi siano motivati e che sia prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi. La prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di altre reti di telecomunicazioni basate sull'impiego di radiofrequenze può essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una dichiarazione. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri su cui sono basate le licenze, le autorizzazioni generali e le dichiarazioni unitamente alle relative condizioni. Gli Stati membri informano la Commissione circa ogni progetto inteso ad istituire nuove procedure di concessione di licenze, di autorizzazione generale e di dichiarazione o a modificare le procedure vigenti.»; 3) L' è sostituito dal seguente: « Per quanto riguarda la telefonia vocale e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° gennaio 1997, anteriormente alla loro introduzione, tutte le procedure di concessione di licenze o di dichiarazione intese al rispetto: - delle esigenze fondamentali, - delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio, - degli obblighi finanziari relativi al servizio universale, secondo il disposto dell'articolo 4 quater. Le condizioni riguardanti la disponibilità possono comprendere requisiti volti a garantire l'accesso alle basi di dati degli utenti necessario per le informazioni degli elenchi telefonici universali. Il complesso di tali condizioni costituisce un capitolato d'oneri di servizio pubblico oggettivo, non discriminatorio, proporzionale e trasparente. Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro delle frequenze, e purché la limitazione rispetti il principio di proporzionalità. Entro il 1° luglio 1997 gli Stati membri provvedono alla pubblicazione delle procedure di concessione delle licenze e di dichiarazione adottate per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La Commissione accerta la compatibilità di detti progetti con le disposizioni del trattato, prima della loro applicazione. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito gli Stati membri aboliscono il capitolato d'oneri di servizio pubblico adottato. Essi possono sostituirlo con procedure di dichiarazione o di autorizzazione generale di cui all'.»; 4) All'articolo 3 ter è aggiunto il seguente comma: «Anteriormente al 1° luglio 1997 gli Stati membri garantiscono la disponibilità di numero adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. Essi assicurano che l'assegnazione dei numeri venga effettuata secondo criteri di oggettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in particolare sulla base di domande individuali.»; 5) All', il primo comma è sostituito dal seguente: «Fino a quando conservano diritti speciali e/o esclusivi per l'installazione e la gestione delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni che regolano l'accesso alle reti.»; 6) sono inseriti i seguenti articoli da 4 bis a 4 quinquies: «Articolo 4 bis 1. Fatta salva la futura armonizzazione dei sistemi nazionali di interconnessione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni garantiscano l'interconnessione con il proprio servizio di telefonia vocale e con la propria rete pubblica commutata di telecomunicazioni alle altre imprese autorizzate alla fornitura di tali servizi o reti sulla base di condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti ed in conformità di criteri oggettivi. 2. Gli Stati membri provvedono in particolare affinché gli organismi di telecomunicazioni pubblichino entro il 1° luglio 1997 le condizioni per l'interconnessione con i componenti funzionali di base del loro servizio di telefonia vocale e delle loro reti pubbliche commutate di telecomunicazioni, ivi compresi i punti di interconnessione e le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato. 3. Gli Stati membri non impediscono agli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni, su loro richiesta, di negoziare accordi di interconnessione con organismi di telecomunicazioni per accedere alla rete pubblica commutata di telecomunicazioni in relazione all'accesso speciale alla rete e/o alle condizioni in grado di rispondere alle loro esigenze specifiche. Qualora le trattative commerciali non conducano ad un accordo entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri prendono, su richiesta di una delle parti ed entro un termine ragionevole, una decisione motivata onde stabilire le necessarie condizioni finanziarie ed operative e le caratteristiche di tale interconnessione, lasciando impregiudicati altri mezzi di ricorso disponibili in virtù del diritto interno o della legislazione comunitaria vigente. 4. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di contabilità applicato nei confronti degli organismi di telecomunicazioni riguardo alla fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazione identifichi gli elementi di costo relativi ai prezzi di offerta dell'interconnessione. 5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano per un periodo di cinque anni dalla data di abolizione effettiva dei diritti speciali e/o esclusivi concessi all'organismo di telecomunicazioni per la fornitura della telefonia vocale. La Commissione riesamina tuttavia il presente articolo qualora il Parlamento europeo e il Consiglio adottino una direttiva in materia di armonizzazione delle condizioni di interconnessione anteriormente alla fine di tale periodo. Articolo 4 ter Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio siano aboliti tutti i diritti esclusivi per quanto riguarda la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici, ivi compresa la pubblicazione degli elenchi e i servizi di ricerca negli elenchi. Articolo 4 quater Fatta salva l'armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP), qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto relativo agli obblighi di prestazione del servizio universale assegnati agli organismi di telecomunicazioni con altri organismi, sia esso basato o meno su un sistema di oneri supplementari o un fondo per il servizio universale, deve: a) riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di reti pubbliche di telecomunicazioni; b) assegnare ad ogni impresa l'onere spettante in base a criteri di oggettività e non discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità. Gli Stati membri comunicano tali regimi alla Commissione la quale ne verifica la compatibilità con le disposizioni del trattato. Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare, permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale riequilibrio non è realizzabile entro il 1° gennaio 1998 gli Stati membri interessati informano la Commissione della futura eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione. Entro tre mesi dall'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una direttiva che armonizza le condizioni di interconnessione, la Commissione si riserva comunque di valutare la necessità di ulteriori iniziative per garantire la coerenza tra le due direttive e adotta misure appropriate. Inoltre, entro il 1° gennaio 2003, la Commissione riesamina la situazione esistente negli Stati membri e valuta in particolare se i regimi di finanziamento vigenti limitano o meno l'accesso ai mercati in questione. In quest'ultimo caso la Commissione verifica l'esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate. Articolo 4 quinquies Gli Stati membri non operano discriminazioni tra i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti. Laddove non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, gli Stati membri garantiscono l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio e il cui raddoppio non è possibile.»; 7) All'articolo 7, primo comma, prima del termine «vigilanza», sono inseriti i termini «dei numeri nonché la»; 8) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Nelle procedure di autorizzazione per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni gli Stati membri garantiscono almeno che, laddove tale autorizzazione sia concessa a imprese che già beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi in settori diversi dalle telecomunicazioni, dette imprese tengano una contabilità finanziaria separata per quanto riguarda le loro attività quali fornitori di telefonia vocale e/o reti ed altre attività, non appena raggiungano un fatturato superiore a 50 Mio di ECU nel mercato delle telecomunicazioni di cui trattasi.»; 9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Per il 1° gennaio 1998 la Commissione procede ad una valutazione generale della situazione per quanto riguarda le residue restrizioni all'uso delle reti pubbliche di telecomunicazioni per la fornitura di capacità televisive via cavo.»
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