Art. 6
Deroghe relative agli atti soggetti a restrizioni
In vigore dal 11 mar 1996
1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può eseguire tutti gli atti elencati all' che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo è autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limitazioni dei diritti di cui all' nei casi seguenti:
a) allorché si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica;
b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
c) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;
d) allorché si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate dal diritto interno, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c).
3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, il presente articolo non può essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
CAPITOLO III
DIRITTO «SUI GENERIS»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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